Casa vacanze Vacanza di relax Salema
Salema, Algarve, Portogallo
e commissioni
Descrizione
Direttamente sopra la spiaggia di Salema, questa villa si erge tra rocce, palme e prati. Solare, bianca e moderna. Ampi ambienti luminosi con vista mare, attrezzature e arredi di lusso, atmosfera confortevole. Piscina a sfioro. Una dimora di superlativi. L’Atlantico ai vostri piedi, il paese di Salema vi accoglie con una vasta offerta di ristoranti, bar e negozi. La spiaggia pianeggiante è curata e invitante. Guardate le immagini, parlano da sole. Mehr muss man nicht sagen. Doch, die Sonnenuntergänge, beobachtet mit Gläschen Wein in der Hand, von Ihrer Terrasse, sind einmalig!
Hinweis zur Reisevermittlung:
Bei uns buchen Sie keine Pauschalreise. Wir vermitteln Ferienhäuser ausschließlich direkt von den jeweiligen Eigentümern.
Non c’è altro da dire. Tuttavia, i tramonti, osservati con un bicchiere di vino in mano dalla vostra terrazza, sono unici!
Nota sull’intermediazione di viaggi:
Da noi non prenotate un viaggio tutto compreso. Offriamo case vacanza esclusivamente direttamente dai rispettivi proprietari.
Numero di licenza o di registrazione: AL
Posti letto
Stanze e impianti in dotazione
Ecco cosa vi offre questo alloggio
posti letto
Interni
Esterni
Per famiglie
Servizi
Altre attrezzature
Adatto a
Come arrivare/posizione


Come arrivare e distanze
Spiaggia 0.05 kilometri
0.05 kilometri
Negozi 0.2 kilometri
0.2 kilometri
Ristorante 0.2 kilometri
0.2 kilometri
Centro 0.5 kilometri
0.5 kilometri
Autobus 1 kilometri
1 kilometri
125 kilometri
20 kilometri
100 kilometri
Località e posizione dell`alloggio
La cittadina di Salema, con molti negozi, bar e buoni ristoranti, vi accoglie in estate con una vita vivace e un'offerta variegata. Ma anche i pescatori partono da qui per il mare. La baia di Salema sta diventando una meta mondana per i turisti in cerca di comfort e lusso. I mesi invernali sono tranquilli e la spiaggia romantica. Grandi onde sferzano le rocce fuori dalla spiaggia. Lagos si raggiunge in pochi minuti d'auto. Un buon ristorante tipico si trova anche nei vicini paesini circostanti. Campo da golf Floresta a Budens a 3 km di distanza.
Offerte per il tempo libero
Linee guida
indicazioni del locatore
Check-in: | 14:00 |
Check-out: | 10:00 |
Cauzione: | 5000 € |
Anticipo: | 50 % alla prenotazione |
Pagamento a saldo: | 6 settimane prima dell`arrivo |
Opzioni di pagamento:
Bonifico
termini di cancellazione:
Here is the requested translation into Italian: --- **Condizioni Generali di Contratto** ai sensi del § 651w BGB. **1. Conclusione del contratto, disposizioni di legge** 1.1. Con l'accettazione dell'incarico di intermediazione da parte del cliente da parte dell'intermediario, si conclude tra il cliente e l'intermediario il contratto di intermediazione di servizi di viaggio (contratto di intermediazione). L'incarico e l'accettazione non richiedono una forma particolare. Se l'incarico viene conferito per via elettronica (e-mail, internet, modulo di prenotazione online, fax, servizi di messaggistica), l'intermediario conferma immediatamente la ricezione dell'incarico per via elettronica. Questa conferma di ricezione non costituisce ancora conferma dell'accettazione dell'incarico di intermediazione. 1.2. I diritti e doveri reciproci del cliente e dell'intermediario derivano, salvo disposizioni di legge inderogabili contrarie, dagli accordi contrattuali presi caso per caso, dalle presenti condizioni generali e dalle disposizioni di legge, in particolare §§ 651a e segg. BGB in combinato disposto con Art. 250 e segg. EGBGB e §§ 675, 631 e segg. BGB in materia di gestione d'affari a titolo oneroso. 1.3. Per i diritti e doveri del cliente nei confronti del partner contrattuale della prestazione intermediata valgono esclusivamente gli accordi presi con quest'ultimo, in particolare – se validamente concordati – le sue condizioni di viaggio o commerciali. In assenza di accordi particolari o di specifica indicazione, per i servizi di trasporto valgono le condizioni di trasporto e le tariffe emanate dall'autorità competente o in base ad accordi internazionali. **2. Obblighi generali contrattuali dell’intermediario, informazioni, avvisi** 2.1. Sulla base delle presenti condizioni di intermediazione, il cliente viene consigliato al meglio. Su richiesta, l’intermediario effettua la richiesta di prenotazione presso il fornitore del servizio. L’obbligo di prestazione comprende, dopo conferma da parte del fornitore, la consegna dei documenti relativi al/i servizio/i di viaggio intermediato/i. Ciò non vale se è stato concordato che i documenti vengano inviati direttamente al cliente dal fornitore. 2.2. Nell’erogazione di informazioni e avvisi, l’intermediario risponde, nei limiti della legge e degli accordi contrattuali, della corretta scelta della fonte informativa e della corretta trasmissione al cliente. Un contratto informativo con obbligo principale di informazione nasce solo in caso di espressa pattuizione. L’intermediario non risponde della correttezza delle informazioni fornite ai sensi del § 675 comma 2 BGB, salvo che sia stato stipulato uno specifico contratto informativo. 2.3. In assenza di espressa pattuizione, l’intermediario non è obbligato a individuare e/o offrire il fornitore più conveniente del servizio di viaggio richiesto. Restano salvi gli obblighi contrattuali dell’intermediario nell’ambito di eventuali “garanzie miglior prezzo” offerte. 2.4. In assenza di espressa pattuizione, l’intermediario non assume alcuna garanzia ai sensi del § 276 comma 1 frase 1 BGB per quanto riguarda informazioni su prezzi, servizi, condizioni di prenotazione e altre circostanze del servizio di viaggio, né una garanzia di reperibilità per quanto riguarda la disponibilità dei servizi da intermediare. 2.5. L’intermediario accetta richieste particolari solo per trasmetterle al fornitore del servizio da intermediare. Salvo diverso accordo esplicito, l’intermediario non risponde dell’adempimento di tali richieste particolari. Queste non costituiscono condizione o base contrattuale per l’incarico di intermediazione o per la dichiarazione di prenotazione da trasmettere dal cliente al fornitore. Il cliente è informato che le richieste particolari diventano parte degli obblighi contrattuali del fornitore solo se da questi espressamente confermate. **3. Obblighi dell’intermediario in merito a disposizioni di ingresso e visti** 3.1. L’intermediario informa il cliente sulle disposizioni di ingresso e visti solo se ciò è stato espressamente concordato. Altrimenti, tale obbligo sussiste solo se circostanze particolari, note o evidenti all’intermediario, rendano necessario un avviso specifico e tali informazioni non siano già contenute nei documenti di offerta forniti al cliente. 3.2. Gli obblighi informativi dell’intermediario si limitano a fornire informazioni tratte da fonti attuali e di settore. Non sussiste obbligo di indagine specifica senza espressa pattuizione. L’intermediario può adempiere all’obbligo informativo anche indirizzando il cliente alla necessità di una propria indagine presso gli enti competenti. 3.3. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per informazioni su norme doganali, disposizioni sanitarie di ingresso, misure preventive sanitarie per il cliente e i suoi accompagnatori, nonché per norme di import/export. 3.4. Se l’intermediario si occupa, a titolo oneroso o gratuito, della registrazione del cliente presso sistemi elettronici per l’ottenimento dell’autorizzazione di ingresso, ciò non comporta, senza espressa pattuizione, obblighi di ulteriori indagini o informazioni su formalità di ingresso/transito, né sull’ottenimento del visto. Il cliente è informato che l’autorizzazione elettronica non sostituisce l’autorizzazione definitiva delle autorità di frontiera. 3.5. L’intermediario non è obbligato, senza specifico accordo, a procurare visti o altri documenti necessari per il viaggio. In caso di accettazione di tale incarico, l’intermediario può richiedere il rimborso delle spese sostenute, se ritenute necessarie in base alle circostanze. L’intermediario può richiedere un compenso per la sua attività, se concordato o dovuto in base alle circostanze. 3.6. L’intermediario non risponde per il rilascio di visti o altri documenti, né per la loro tempestiva ricezione, salvo che la mancata emissione o il ritardo siano imputabili a colpa dell’intermediario. **4. Rimborso spese, compensi, incasso, pagamenti** 4.1. L’intermediario è autorizzato a richiedere pagamenti secondo le condizioni di prestazione e pagamento dei fornitori intermediati. Può far valere crediti di pagamento verso il cliente come incaricato all’incasso del fornitore, se previsto dagli accordi, ma anche in proprio diritto sulla base dell’obbligo di anticipo del cliente ai sensi del § 669 BGB. 4.2. Acconto / saldo: Con il contratto di intermediazione è dovuto un acconto del 35% del prezzo del viaggio. Se in singoli casi è richiesto un acconto maggiore, si richiede un consenso separato del cliente. Il saldo è dovuto quattro settimane prima della partenza. 4.3. Costi di annullamento (penali di recesso) e altre pretese legali o contrattuali dei fornitori intermediati: In caso di recesso dal contratto di intermediazione da parte del cliente o mancata partenza, l’intermediario addebita, per conto e nome del fornitore, un indennizzo forfettario: A) Case vacanza / appartamenti / ville: fino al 57° giorno prima della partenza 35% del prezzo di locazione, dal 56° giorno 75% del prezzo di locazione, dal 28° giorno 90% del prezzo di locazione. Se in singoli casi occorrono penali maggiori, si richiede consenso separato del cliente. B) Auto a noleggio: fino al 15° giorno prima della partenza 100 €, dal 14° giorno 50% del prezzo di noleggio, minimo 100 €. 4.4. Modifiche da parte del cliente: A) Case vacanza / appartamenti / ville: Le modifiche possono essere effettuate solo tramite recesso e nuova iscrizione. B) Auto a noleggio: Modifiche richieste dal viaggiatore possono essere effettuate in qualsiasi momento, se tecnicamente possibile. L’intermediario addebita 50 € fino al 15° giorno prima della partenza. Dopo tale termine, modifiche solo tramite recesso e nuova iscrizione. 4.5. Il cliente non può opporre a richieste di pagamento dell’intermediario il fatto di avere pretese verso il fornitore, ad esempio per inadempimento, salvo che tali pretese derivino da violazione colposa di obblighi contrattuali dell’intermediario o che questi sia comunque responsabile verso il cliente. **5. Documenti relativi ai servizi di viaggio intermediati** 5.1. Sia il cliente che l’intermediario sono tenuti a controllare la correttezza e completezza dei documenti contrattuali e di altro tipo del fornitore intermediato, in particolare conferme di prenotazione, biglietti aerei, voucher, visti, polizze assicurative e altri documenti, in particolare la corrispondenza con la prenotazione e l’incarico di intermediazione. 5.2. Se i documenti non vengono inviati direttamente dal fornitore, la consegna avviene tramite spedizione postale o elettronica da parte dell’intermediario. **6. Obblighi di collaborazione del cliente verso l’intermediario** 6.1. Il cliente deve comunicare immediatamente all’intermediario eventuali errori o difetti riconoscibili nell’attività di intermediazione. Ciò include dati personali errati o incompleti, altre informazioni, documenti relativi ai servizi intermediati, o l’incompleta esecuzione dei servizi di intermediazione (ad es. prenotazioni o riserve non effettuate). 6.2. Se il cliente non effettua la comunicazione di cui al punto 8.1: a) Se l’omissione non è colposa, le sue pretese non decadono. b) Le pretese del cliente verso l’intermediario decadono nella misura in cui questi dimostri che il danno non si sarebbe verificato, o non nella misura rivendicata, se la comunicazione fosse stata tempestiva. Ciò vale in particolare se l’intermediario dimostra che la tempestiva comunicazione avrebbe consentito di rimediare al difetto o ridurre il danno (es. tramite modifica, prenotazione aggiuntiva o annullamento con il fornitore). c) Le pretese del cliente non decadono in caso di mancata comunicazione per: - danni alla vita, integrità fisica o salute dovuti a dolo o colpa grave dell’intermediario o suoi rappresentanti/ausiliari - danni dovuti a dolo o colpa grave dell’intermediario o suoi rappresentanti/ausiliari - violazione di obblighi essenziali che consentono l’esecuzione del contratto o ne compromettono lo scopo. La responsabilità per errori di prenotazione ai sensi del § 651x BGB resta impregiudicata. 6.3. L’obbligo contrattuale e/o legale del cliente di segnalare i difetti al fornitore resta invariato. 6.4. Il cliente è invitato, nel proprio interesse, a segnalare all’intermediario esigenze particolari o limitazioni rispetto ai servizi richiesti. **7. Obblighi dell’intermediario in caso di reclami del cliente verso i fornitori** 7.1. Le pretese devono essere avanzate ai fornitori entro termini previsti dalla legge o dal contratto. Di norma, tali termini non sono rispettati presentando reclamo all’intermediario. Ciò vale anche se il cliente intende avanzare pretese sia verso l’intermediario che verso il fornitore. 7.2. In caso di reclami o altre pretese verso i fornitori, l’obbligo dell’intermediario si limita a fornire le informazioni e i documenti necessari e a lui noti, in particolare nomi e indirizzi dei fornitori. 7.3. Se l’intermediario – anche senza obbligo – inoltra reclami del cliente, risponde della tempestiva ricezione solo in caso di dolo o colpa grave. 7.4. L’intermediario non è tenuto a consigliare il cliente su natura, entità, requisiti, termini o altre disposizioni legali relative a eventuali pretese verso i fornitori. **8. Avvertenze importanti sulle assicurazioni di viaggio** 8.1. L’intermediario segnala la possibilità di stipulare un’assicurazione annullamento viaggio per ridurre il rischio di costi in caso di cancellazione. 8.2. Il cliente è inoltre informato che l’assicurazione annullamento di norma non copre i danni derivanti da interruzione del viaggio dopo la partenza, anche se non imputabile. Un’assicurazione interruzione viaggio va stipulata separatamente. 8.3. L’intermediario raccomanda inoltre, per viaggi all’estero, un’adeguata assicurazione sanitaria. 8.4. In caso di intermediazione di assicurazioni viaggio, il cliente è informato che le condizioni delle assicurazioni possono prevedere clausole particolari e/o obblighi di collaborazione, in particolare esclusioni di responsabilità (es. per malattie pregresse), obbligo di cancellazione immediata, termini per la denuncia del danno e franchigie. L’intermediario non risponde, salvo informazioni errate sulle condizioni, se l’assicuratore rifiuta la prestazione in base a condizioni validamente concordate. **9. Responsabilità dell’intermediario** 9.1. L’intermediario non risponde per difetti e danni subiti dal cliente in relazione al servizio di viaggio intermediato. Ciò non vale in caso di accordo o garanzia espressa dell’intermediario, in particolare se questa si discosta sensibilmente dalla descrizione del fornitore. 9.2. L’eventuale responsabilità propria dell’intermediario per violazione colposa dei propri obblighi resta impregiudicata. **10. Risoluzione delle controversie** - L’intermediario informa che non partecipa a procedure volontarie di risoluzione delle controversie con i consumatori. Se la risoluzione delle controversie dovesse diventare obbligatoria dopo la stampa delle presenti condizioni, l’intermediario informerà i consumatori in modo adeguato. - Per tutti i contratti di pacchetti turistici conclusi per via elettronica, l’intermediario rinvia alla piattaforma europea ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr. **11. Invalidità di singole disposizioni** L’invalidità di singole disposizioni delle presenti condizioni generali non comporta l’invalidità dell’intero contratto. In luogo delle disposizioni invalide si applicherà una regolamentazione che si avvicini il più possibile a senso e scopo delle condizioni generali. --- *Nota: Questa è una traduzione professionale, ma non legalmente vincolante. Per usi ufficiali si consiglia la revisione da parte di un legale esperto in diritto italiano.*
Here is the requested translation into Italian: --- **Condizioni Generali di Contratto** ai sensi del § 651w BGB. **1. Conclusione del contratto, disposizioni di legge** 1.1. Con l'accettazione dell'incarico di intermediazione da parte del cliente da parte dell'intermediario, si conclude tra il cliente e l'intermediario il contratto di intermediazione di servizi di viaggio (contratto di intermediazione). L'incarico e l'accettazione non richiedono una forma particolare. Se l'incarico viene conferito per via elettronica (e-mail, internet, modulo di prenotazione online, fax, servizi di messaggistica), l'intermediario conferma immediatamente la ricezione dell'incarico per via elettronica. Questa conferma di ricezione non costituisce ancora conferma dell'accettazione dell'incarico di intermediazione. 1.2. I diritti e doveri reciproci del cliente e dell'intermediario derivano, salvo disposizioni di legge inderogabili contrarie, dagli accordi contrattuali presi caso per caso, dalle presenti condizioni generali e dalle disposizioni di legge, in particolare §§ 651a e segg. BGB in combinato disposto con Art. 250 e segg. EGBGB e §§ 675, 631 e segg. BGB in materia di gestione d'affari a titolo oneroso. 1.3. Per i diritti e doveri del cliente nei confronti del partner contrattuale della prestazione intermediata valgono esclusivamente gli accordi presi con quest'ultimo, in particolare – se validamente concordati – le sue condizioni di viaggio o commerciali. In assenza di accordi particolari o di specifica indicazione, per i servizi di trasporto valgono le condizioni di trasporto e le tariffe emanate dall'autorità competente o in base ad accordi internazionali. **2. Obblighi generali contrattuali dell’intermediario, informazioni, avvisi** 2.1. Sulla base delle presenti condizioni di intermediazione, il cliente viene consigliato al meglio. Su richiesta, l’intermediario effettua la richiesta di prenotazione presso il fornitore del servizio. L’obbligo di prestazione comprende, dopo conferma da parte del fornitore, la consegna dei documenti relativi al/i servizio/i di viaggio intermediato/i. Ciò non vale se è stato concordato che i documenti vengano inviati direttamente al cliente dal fornitore. 2.2. Nell’erogazione di informazioni e avvisi, l’intermediario risponde, nei limiti della legge e degli accordi contrattuali, della corretta scelta della fonte informativa e della corretta trasmissione al cliente. Un contratto informativo con obbligo principale di informazione nasce solo in caso di espressa pattuizione. L’intermediario non risponde della correttezza delle informazioni fornite ai sensi del § 675 comma 2 BGB, salvo che sia stato stipulato uno specifico contratto informativo. 2.3. In assenza di espressa pattuizione, l’intermediario non è obbligato a individuare e/o offrire il fornitore più conveniente del servizio di viaggio richiesto. Restano salvi gli obblighi contrattuali dell’intermediario nell’ambito di eventuali “garanzie miglior prezzo” offerte. 2.4. In assenza di espressa pattuizione, l’intermediario non assume alcuna garanzia ai sensi del § 276 comma 1 frase 1 BGB per quanto riguarda informazioni su prezzi, servizi, condizioni di prenotazione e altre circostanze del servizio di viaggio, né una garanzia di reperibilità per quanto riguarda la disponibilità dei servizi da intermediare. 2.5. L’intermediario accetta richieste particolari solo per trasmetterle al fornitore del servizio da intermediare. Salvo diverso accordo esplicito, l’intermediario non risponde dell’adempimento di tali richieste particolari. Queste non costituiscono condizione o base contrattuale per l’incarico di intermediazione o per la dichiarazione di prenotazione da trasmettere dal cliente al fornitore. Il cliente è informato che le richieste particolari diventano parte degli obblighi contrattuali del fornitore solo se da questi espressamente confermate. **3. Obblighi dell’intermediario in merito a disposizioni di ingresso e visti** 3.1. L’intermediario informa il cliente sulle disposizioni di ingresso e visti solo se ciò è stato espressamente concordato. Altrimenti, tale obbligo sussiste solo se circostanze particolari, note o evidenti all’intermediario, rendano necessario un avviso specifico e tali informazioni non siano già contenute nei documenti di offerta forniti al cliente. 3.2. Gli obblighi informativi dell’intermediario si limitano a fornire informazioni tratte da fonti attuali e di settore. Non sussiste obbligo di indagine specifica senza espressa pattuizione. L’intermediario può adempiere all’obbligo informativo anche indirizzando il cliente alla necessità di una propria indagine presso gli enti competenti. 3.3. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per informazioni su norme doganali, disposizioni sanitarie di ingresso, misure preventive sanitarie per il cliente e i suoi accompagnatori, nonché per norme di import/export. 3.4. Se l’intermediario si occupa, a titolo oneroso o gratuito, della registrazione del cliente presso sistemi elettronici per l’ottenimento dell’autorizzazione di ingresso, ciò non comporta, senza espressa pattuizione, obblighi di ulteriori indagini o informazioni su formalità di ingresso/transito, né sull’ottenimento del visto. Il cliente è informato che l’autorizzazione elettronica non sostituisce l’autorizzazione definitiva delle autorità di frontiera. 3.5. L’intermediario non è obbligato, senza specifico accordo, a procurare visti o altri documenti necessari per il viaggio. In caso di accettazione di tale incarico, l’intermediario può richiedere il rimborso delle spese sostenute, se ritenute necessarie in base alle circostanze. L’intermediario può richiedere un compenso per la sua attività, se concordato o dovuto in base alle circostanze. 3.6. L’intermediario non risponde per il rilascio di visti o altri documenti, né per la loro tempestiva ricezione, salvo che la mancata emissione o il ritardo siano imputabili a colpa dell’intermediario. **4. Rimborso spese, compensi, incasso, pagamenti** 4.1. L’intermediario è autorizzato a richiedere pagamenti secondo le condizioni di prestazione e pagamento dei fornitori intermediati. Può far valere crediti di pagamento verso il cliente come incaricato all’incasso del fornitore, se previsto dagli accordi, ma anche in proprio diritto sulla base dell’obbligo di anticipo del cliente ai sensi del § 669 BGB. 4.2. Acconto / saldo: Con il contratto di intermediazione è dovuto un acconto del 35% del prezzo del viaggio. Se in singoli casi è richiesto un acconto maggiore, si richiede un consenso separato del cliente. Il saldo è dovuto quattro settimane prima della partenza. 4.3. Costi di annullamento (penali di recesso) e altre pretese legali o contrattuali dei fornitori intermediati: In caso di recesso dal contratto di intermediazione da parte del cliente o mancata partenza, l’intermediario addebita, per conto e nome del fornitore, un indennizzo forfettario: A) Case vacanza / appartamenti / ville: fino al 57° giorno prima della partenza 35% del prezzo di locazione, dal 56° giorno 75% del prezzo di locazione, dal 28° giorno 90% del prezzo di locazione. Se in singoli casi occorrono penali maggiori, si richiede consenso separato del cliente. B) Auto a noleggio: fino al 15° giorno prima della partenza 100 €, dal 14° giorno 50% del prezzo di noleggio, minimo 100 €. 4.4. Modifiche da parte del cliente: A) Case vacanza / appartamenti / ville: Le modifiche possono essere effettuate solo tramite recesso e nuova iscrizione. B) Auto a noleggio: Modifiche richieste dal viaggiatore possono essere effettuate in qualsiasi momento, se tecnicamente possibile. L’intermediario addebita 50 € fino al 15° giorno prima della partenza. Dopo tale termine, modifiche solo tramite recesso e nuova iscrizione. 4.5. Il cliente non può opporre a richieste di pagamento dell’intermediario il fatto di avere pretese verso il fornitore, ad esempio per inadempimento, salvo che tali pretese derivino da violazione colposa di obblighi contrattuali dell’intermediario o che questi sia comunque responsabile verso il cliente. **5. Documenti relativi ai servizi di viaggio intermediati** 5.1. Sia il cliente che l’intermediario sono tenuti a controllare la correttezza e completezza dei documenti contrattuali e di altro tipo del fornitore intermediato, in particolare conferme di prenotazione, biglietti aerei, voucher, visti, polizze assicurative e altri documenti, in particolare la corrispondenza con la prenotazione e l’incarico di intermediazione. 5.2. Se i documenti non vengono inviati direttamente dal fornitore, la consegna avviene tramite spedizione postale o elettronica da parte dell’intermediario. **6. Obblighi di collaborazione del cliente verso l’intermediario** 6.1. Il cliente deve comunicare immediatamente all’intermediario eventuali errori o difetti riconoscibili nell’attività di intermediazione. Ciò include dati personali errati o incompleti, altre informazioni, documenti relativi ai servizi intermediati, o l’incompleta esecuzione dei servizi di intermediazione (ad es. prenotazioni o riserve non effettuate). 6.2. Se il cliente non effettua la comunicazione di cui al punto 8.1: a) Se l’omissione non è colposa, le sue pretese non decadono. b) Le pretese del cliente verso l’intermediario decadono nella misura in cui questi dimostri che il danno non si sarebbe verificato, o non nella misura rivendicata, se la comunicazione fosse stata tempestiva. Ciò vale in particolare se l’intermediario dimostra che la tempestiva comunicazione avrebbe consentito di rimediare al difetto o ridurre il danno (es. tramite modifica, prenotazione aggiuntiva o annullamento con il fornitore). c) Le pretese del cliente non decadono in caso di mancata comunicazione per: - danni alla vita, integrità fisica o salute dovuti a dolo o colpa grave dell’intermediario o suoi rappresentanti/ausiliari - danni dovuti a dolo o colpa grave dell’intermediario o suoi rappresentanti/ausiliari - violazione di obblighi essenziali che consentono l’esecuzione del contratto o ne compromettono lo scopo. La responsabilità per errori di prenotazione ai sensi del § 651x BGB resta impregiudicata. 6.3. L’obbligo contrattuale e/o legale del cliente di segnalare i difetti al fornitore resta invariato. 6.4. Il cliente è invitato, nel proprio interesse, a segnalare all’intermediario esigenze particolari o limitazioni rispetto ai servizi richiesti. **7. Obblighi dell’intermediario in caso di reclami del cliente verso i fornitori** 7.1. Le pretese devono essere avanzate ai fornitori entro termini previsti dalla legge o dal contratto. Di norma, tali termini non sono rispettati presentando reclamo all’intermediario. Ciò vale anche se il cliente intende avanzare pretese sia verso l’intermediario che verso il fornitore. 7.2. In caso di reclami o altre pretese verso i fornitori, l’obbligo dell’intermediario si limita a fornire le informazioni e i documenti necessari e a lui noti, in particolare nomi e indirizzi dei fornitori. 7.3. Se l’intermediario – anche senza obbligo – inoltra reclami del cliente, risponde della tempestiva ricezione solo in caso di dolo o colpa grave. 7.4. L’intermediario non è tenuto a consigliare il cliente su natura, entità, requisiti, termini o altre disposizioni legali relative a eventuali pretese verso i fornitori. **8. Avvertenze importanti sulle assicurazioni di viaggio** 8.1. L’intermediario segnala la possibilità di stipulare un’assicurazione annullamento viaggio per ridurre il rischio di costi in caso di cancellazione. 8.2. Il cliente è inoltre informato che l’assicurazione annullamento di norma non copre i danni derivanti da interruzione del viaggio dopo la partenza, anche se non imputabile. Un’assicurazione interruzione viaggio va stipulata separatamente. 8.3. L’intermediario raccomanda inoltre, per viaggi all’estero, un’adeguata assicurazione sanitaria. 8.4. In caso di intermediazione di assicurazioni viaggio, il cliente è informato che le condizioni delle assicurazioni possono prevedere clausole particolari e/o obblighi di collaborazione, in particolare esclusioni di responsabilità (es. per malattie pregresse), obbligo di cancellazione immediata, termini per la denuncia del danno e franchigie. L’intermediario non risponde, salvo informazioni errate sulle condizioni, se l’assicuratore rifiuta la prestazione in base a condizioni validamente concordate. **9. Responsabilità dell’intermediario** 9.1. L’intermediario non risponde per difetti e danni subiti dal cliente in relazione al servizio di viaggio intermediato. Ciò non vale in caso di accordo o garanzia espressa dell’intermediario, in particolare se questa si discosta sensibilmente dalla descrizione del fornitore. 9.2. L’eventuale responsabilità propria dell’intermediario per violazione colposa dei propri obblighi resta impregiudicata. **10. Risoluzione delle controversie** - L’intermediario informa che non partecipa a procedure volontarie di risoluzione delle controversie con i consumatori. Se la risoluzione delle controversie dovesse diventare obbligatoria dopo la stampa delle presenti condizioni, l’intermediario informerà i consumatori in modo adeguato. - Per tutti i contratti di pacchetti turistici conclusi per via elettronica, l’intermediario rinvia alla piattaforma europea ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr. **11. Invalidità di singole disposizioni** L’invalidità di singole disposizioni delle presenti condizioni generali non comporta l’invalidità dell’intero contratto. In luogo delle disposizioni invalide si applicherà una regolamentazione che si avvicini il più possibile a senso e scopo delle condizioni generali. --- *Nota: Questa è una traduzione professionale, ma non legalmente vincolante. Per usi ufficiali si consiglia la revisione da parte di un legale esperto in diritto italiano.*
Ulteriori informazioni:
Lusso senza compromessi. Molto richiesto, prenotazione anticipata consigliata.
Disponibilità
disponibile occupato Data di arrivo e di partenza
Ultimo aggiornamento: 08.10.2025
La Casa vacanze ha nessuna recensione
Contatto
Azienda Check-in individuelle Flugreisen GmbH
Sig.ra B. Sauer

Siamo specializzati in Portogallo dal 1992, nel "paese dove l’Europa finisce e il mare comincia". Conosciamo bene il posto e creiamo il vostro viaggio su misura!
Altre strutture offerte da Sig.ra B. Sauer
Altri alloggi che potrebbero piacerti
Ulteriori informazioni
Case vacanze e appartamenti per le vacanze in Portogallo
Case vacanze e appartamenti per le vacanze in Algarve
Numero immobile: 4778061
Ultimo aggiornamento: 10.10.2025
Annuncio online dal: Questo annuncio è nuovo
URL: https://www.resido.it/4778061.htm
e commissioni
